Art. 1.

      1. Al fine di realizzare i princìpi di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini è istituito il servizio civile obbligatorio, quale modalità non armata di difesa della Patria ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione.
      2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 il servizio civile obbligatorio è prestato nei seguenti settori:

          a) tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, storico, artistico e culturale del Paese;

          b) tutela della salute;

          c) protezione civile;

          d) istruzione, integrazione e assistenza sociale;

          e) cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, mediante la partecipazione a progetti di promozione sociale e ambientale.